Giudizio di idoneità e Green Pass: il parere dei medici del lavoro
La domanda sorge spontanea: è competenza del Medico del lavoro dare un giudizio di idoneità alla mansione sulla base della presenza o meno del green pass?
Per dare una risposta al quesito, leggiamo i punti salienti della nota (datata 3/09/2021) della Società Italiana Medici del Lavoro (SIML), in cui si indica che non è competenza del medico del lavoro valutare l’idoneità alla mansione di un lavoratore sulla base della presenza o meno della certificazione verde.
Infatti nella nota si legge chiaramente che “viene sostenuto che il quadro normativo emergenziale (ivi compresi i pareri in proposito espressi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali) attribuisce al medico competente la possibilità di esprimere un Giudizio di inidoneità parziale o assoluta per il lavoratore non munito di Certificazione verde (Green pass) e che in seguito a tale Giudizio, il datore di lavoro potrà liberamente sospendere il lavoratore. A supporto di questa attribuzione vengono invocati, talvolta congiuntamente, altre separatamente, l’articolo 2087 del Codice civile e l’art. 279 del D. Lgs. n. 81/2008. Queste posizioni, inoltre, vengono ritenute applicabili, sia all’ambito sanitario che a quello non sanitario.
(…) riteniamo tale estensione irragionevole: stante il quadro normativo vigente, il medico competente che esprimesse un Giudizio di idoneità in relazione al possesso da parte del lavoratore della Certificazione verde, travalicherebbe il mandato assegnatogli dalla legge.”
La nota indica nel dettaglio le motivazioni per cui al momento, sia in ambito sanitario che in ambito non sanitario, non sia possibile, per il Medico del Lavoro, fare una valutazione di questo tipo.
In ambito non sanitario infatti viene preso a riferimento il Protocollo condiviso, nel quale si indica che “il “COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. È invece noto che l’espressione di un Giudizio di idoneità è ammessa dal D. Lgs. n. 81/2008 esclusivamente in relazione al rischio specifico, ovvero quello a cui sono esposti i lavoratori (e non la popolazione generale) in funzione della loro attività.“
Nel caso invece dell’ambito sanitario “dove siamo in presenza di un rischio (biologico) specifico, va ricordato che il D.L. n. 44/2021 (istitutivo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario del cosiddetto obbligo vaccinale) fa esclusivo riferimento ad una finalità di tutela della salute pubblica. La norma, infatti, non fa alcun cenno al D. Lgs. n. 81/2008 e non prevede in alcun passaggio un ruolo del medico competente“.
La nota si conclude dicendo che “la Società Italiana di Medicina del Lavoro auspica un aggiornamento sollecito del quadro legislativo che coniughi la ulteriore messa in sicurezza degli ambienti di lavoro con il maggior grado possibile di certezza degli adempimenti.“
Le parti virgolettate e in corsivo sono riprese dalla nota “Osservazioni su certificazione verde e giudizio di idoneità della commissione permanente per l’attività professionale dei medici competenti“
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