Defibrillatori: chi li può usare e dove devono essere posizionati – terza parte

Foto di Tanja-Denise Schantz da Pixabay

Siamo giunti alla fine di questo viaggio alla scoperta e alla disamina della L. 116/2021.

Abbiamo analizzato nei giorni scorsi i primi 6 articoli (i primi 3 in questo articolo e i gli articoli centrali in questo articolo).

Andiamo a vedere insieme gli ultimi articoli.

L’articolo 7 – App per geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE

Questo articolo demanda ad un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118” per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l’emergenza.

Il budget per l’attuazione delle citate disposizioni si provvede nei limiti di 250.000 euro per ognuno degli anni dal 2021 al 2023.

Inoltre a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 sono tenute ad impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE.

Dove possibile dovranno inoltre fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l’emergenza.

L’articolo 8 – Campagna di informazione e sensibilizzazione.

Sarà il Ministero della salute, di concerto con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.

L’articolo 9Minoranze linguistiche.

In questo articolo conclusivo si prevede che nei territori in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni in esame si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

Le nostre conclusioni

La legge 116/2021 apporta una serie di novità nell’impianto della normativa relativa ai DAE che fanno ben sperare.

Viene dato rilievo al concetto di “capillarità” dei soccorsi: avere il più possibile defibrillatori sparsi sul territorio darà l’opportunità ai soccorritori di intervenire in maniera tempestiva.

Inoltre il mettere in “rete” i DAE di enti pubblici e privati, permette di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dei soccorsi.

Il tutto però ha valore solo se alla base la popolazione è informata e formata.

Come avevamo visto all’articolo 5, anche all’art. 8 viene ribadita l’importanza di condividere e promuovere la cultura del soccorso fra le nuove generazioni. Il luogo deputato è individuato nella scuola, dove i ragazzi potranno essere informati e formati su cosa fare e come fare a gestire l’emergenza. Nella speranza che, una volta tornati a casa, i ragazzi riescano a “disseminare” la conoscenza acquisita anche nelle famiglie.

Detto questo, la promozione di corsi per l’utilizzo del defibrillatore deve sempre essere promossa. La sola informazione, infatti, non permette di acquisire le competenze che solo la formazione può dare.

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