Defibrillatori: chi li può usare e dove devono essere posizionati – seconda parte

Foto di Tanja-Denise Schantz da Pixabay

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei vari articoli della L. 116/2021 relativa alla collocazione e uso di defibrillatori. Ieri abbiamo analizzato i primi 3 articoli, oggi vediamo i 3 centrali.

Articolo 4 – Defibrillatori e Società Sportive

L’articolo 4 apporta alcune modifiche all’articolo 7 del D.L 158/2012 , in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche .

Viene specificato che l’obbligo relativo alla dotazione ed all’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni e durante gli allenamenti.
È stato poi inserito un comma aggiuntivo, l’11-bische introduce l’obbligo per le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.

Il dispositivo DAE dovrà essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, alla quale dovranno anche essere comunicati, mediante apposita modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, la marca, il modello, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle piastre deteriorabili.

Articolo 5 – Tecniche di Rianimazione nelle scuole secondarie (primo e secondo grado)

Sulla base dell’Art. 5 si prevede l’introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

A questo scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell’articolo 1 della  legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che prevede iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN.

Con questa integrazione si specifica che le iniziative di formazione devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Nell’organizzazione di queste iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo che si tenga conto della sensibilità connessa all’età.

Queste iniziative possono essere estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.

Infine, il 16 ottobre di ogni anno, in occasione della “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare”, le istituzioni scolastiche possono, nell’ambito della propria autonomia, organizzare iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 – Registrazione dei Defibrillatori

L’articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

Questo al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori.

Nella comunicazione deve essere specificato il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.

Per i defibrillatori acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, all’atto della vendita, sarà il venditore a dover inviare la comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.

La comunicazione, dovrà contenere le seguenti informazioni:

– il luogo dove è prevista l’installazione dei DAE

-il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Deve inoltre essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.

Le nostre considerazioni:

Questi 3 articoli centrali analizzano alcuni ambiti molto interessanti.

Alle società sportive (dilettantistiche o professionali) viene fatto obbligo di condividere con altri utilizzatori della palestra/campo sportivo il DAE.

Può sembrare una indicazione da poco, per esperienza diretta è capitato spesso che società sportive, utilizzatrici di impianti comunali/scolastici, mettessero “sotto chiave” il defibrillatore non permettendone l’uso in orari in cui non erano loro presenti.

Nella nuova normativa viene sottolineato quanto questo atteggiamento non sia più possibile, ma anzi il defibrillatore deve essere reso disponibile a chiunque e deve essere comunicato alle centrali 118 territorialmente competenti la presenza dello stesso.

Alle centrali dovrà essere comunicata non solo la posizione ma anche la data di scadenza dei materiali deteriorabili e gli attestati di coloro che utilizzano il defibrillatore.

Per quanto concerne l’art. 5, viene posta attenzione alla diffusione della cultura del primo soccorso anche presso i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In questo caso, si è andati a modificare l’art. 10 della L107/2015 inserendo anche l’uso del defibrillatore nei corsi di primo soccorso da erogare agli studenti, auspicando di promuovere questa tipologia di formazione anche fra il personale scolastico. Speriamo che questi input siano colti dalle varie realtà scolastiche, in modo da avere giovani consapevoli.

Leggi QUI la terza e ultima parte.

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